CALCOLO E VERSAMENTO TASI 2017

Al fine di agevolare l’assolvimento degli adempimenti in scadenza nel mese di giugno, si specificano in questa pagina le principali modalità di calcolo e di versamento della TASI, nonché le novità introdotte nell’anno 2016Per l’anno d’imposta 2017 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi la TASI è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente. Per agevolare l’assolvimento degli adempimenti in scadenza nel mese di giugno 2017, si specificano di seguito le principali modalità di calcolo e di versamento del tributo.
 
ESENTI dal versamento dell’imposta:
- abitazione principale (ad eccezione delle categorie di Lusso A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze nelle categorie C/2-C/6-C/7;
- affittuari;
- comodatari;
- gli immobili di proprietà dei soggetti AIRE con gli stessi requisiti per l’anno d’imposta 2016.
Si precisa che, per gli immobili di categoria catastale A/1-A/8-A/9 destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, l’aliquota TASI applicabile è pari al 2,0 per mille con detrazione di 30 euro, in quanto tali categorie sono già soggette al pagamento dell’IMU nella misura del 4 per mille. In tale caso opera infatti la clausola di salvaguardia regolamentare che stabilisce che la somma delle aliquote IMU (4,0 per mille) e TASI (2,0 per mille) - previste per tali fabbricati - non può eccedere l’aliquota massima IMU individuata normativamente per la corrispondente categoria (6,0 per mille).
 
 
COME SI CALCOLA L’IMPOSTA
Per determinare la TASI si individua in primis la base imponibile costituita dal valore dell’immobile determinato con gli stessi criteri adottati per l’IMU; su tale valore si applica l’aliquota prevista per la fattispecie di riferimento tenendo debitamente conto di eventuali detrazioni (abitazione principale).
La TASI è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso.
Il possesso per almeno 15 giorni equivale al possesso per l'intero mese.
 
 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2017   
- ALTRI FABBRICATI: 0,8 per mille
- AREE FABBRICABILI: 0,8 per mille

- ABITAZIONI PRINCIPALI A/1-A/8-A/9: 2,0 per mille

 
COME PAGARE
Il pagamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il modello F24.
I codici tributo TASI sono:
 

Codice Tributo

Descrizione

3958

TASI per l’abitazione principale e relative pertinenze

3960

TASI per le aree fabbricabili

3961

TASI per gli altri fabbricati

Il Codice identificativo del Comune di Lovere è E704
 
 
TERMINI DI PAGAMENTO
Il versamento può essere eseguito:
- in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2017;
- in due rate: acconto entro il 16 giugno 2017, saldo entro il 16 dicembre 2017.
 
 
IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO
Non devono essere eseguiti versamenti in autoliquidazione per importi inferiori ad euro 5,00.
L’importo minimo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote riservate al Comune ed allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili.
 
 
DICHIARAZIONE IMU-TASI
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, che possono riguardare:
- l’area edificabile;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e gli immobili non siano locati (c.d. immobili-merce);
- gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
- gli immobili che hanno perso/ hanno acquistato durante l’anno il diritto all’esenzione IMU;
- gli immobili per cui è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- gli immobili per cui è intervenuta un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie;
- gli immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- gli immobili, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1 A8 A9, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) che le utilizzano come abitazioni principali.
 
Pertanto per le variazioni avvenute nell’anno 2016, la dichiarazione IUC deve essere presentata entro il 30 giugno 2017.
Per le variazioni avvenute nell’anno 2017 la dichiarazione IUC deve essere presentata entro il 30 giugno 2018.
 
 
 
SERVIZI AL CONTRIBUENTE
Si comunica che per ogni necessità di supporto o chiarimento ciascun contribuente potrà rivolgersi allo Sportello presso gli Uffici comunali nei seguenti orari:
- lunedì dalle 10:00 alle 12:30;
- martedì dalle 16:00 alle 18:00;
- mercoledì dalle 10:00 alle 12:30;
- giovedì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 18:00;
- venerdì dalle 10:00 alle 12:30.
 
 
Per maggiori informazioni:
Ufficio IMU - II piano palazzo municipale
tel. 035983634 - 035983623
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.