Componenti:
Ing. Dario CATALINI - membro di maggioranza
Ing. Giacomino REDONDI - membro di maggioranza
Ing. Alex TOIGO - membro di maggioranza
Ing. Adriano BEATRICI - membro di maggioranza
Arch. Ivo FILOSI - membro di minoranza
Ing. Fabio CIABATTI - esperto in materia abolizione barriere architettoniche
Comandante dei Vigili del Fuoco
 
I membri della Commissione Edilizia sono stati nominati con deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 26 novembre 2019.
 
 
 
 
dal nuovo regolamento edilizio comunale
 
ART. 47 - Atribuzioni della Commissione
La Commissione edilizia è un organo collegiale tecnico-consultivo dell’Amministrazione comunale che si esprime in materia d’ornato, urbanistica ed edilizia.
Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all’esercizio della propria competenza specifica, l’attività consultiva della Commissione edilizia si svolge mediante l’espressione di pareri non vincolanti, che vengono resi nei casi previsti dal presente regolamento.
Nel caso in cui la Commissione edilizia abbia già espresso un proprio parere positivo su un progetto preliminare, la stessa non esprime un ulteriore parere in ordine all’approvazione del medesimo progetto divenuto definitivo se questo, all’esame della struttura comunale competente, sia risultato conforme al progetto preliminare.
 
 
ART. 48 - Pareri obbligatori e facoltativi - esclusione dal parere
1) Il parere della Commissione edilizia è richiesto per:
  • rilascio del permesso di costruire, anche in variante, salvo quanto previsto al successivo punto 2;
  • rilascio della sanatoria di cui all’accertamento di conformità in base all’art. 36 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
  • applicazione delle misure di salvaguardia previste dalle norme vigenti;
  • progetti preliminari nei casi di ristrutturazione urbanistica od edilizia ovvero di manutenzione straordinaria che modifichi l'aspetto esteriore dei fabbricati. Lo schema preliminare verrà anche sottoposto alla Commissione Paesaggio ai fini di una valutazione dell'ornato.

2) Il parere della Commissione edilizia può essere richiesto nei seguenti casi:

  • opere pubbliche comunali di carattere edilizio e progetti di sistemazione delle aree ad uso pubblico;
  • interventi di arredo urbano;
  • interventi sul verde pubblico;
  • progetti comportanti specifiche valutazioni d’ornato e di composizione.
 3) E’ esclusa la necessità di acquisire il parere della Commissione edilizia nei seguenti procedimenti:
 
- dichiarazione di inizio attività;
  • interventi assoggettati a permesso di costruire, nelle seguenti ipotesi:
  • ristrutturazioni interne di immobili residenziali che non comportino la creazione di nuove unità immobiliari e non incidano sull’esteriore aspetto del fabbricato;
  • realizzazione di recinzioni non ricadenti in zone vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/04 e s.m.i.:
  • proroga del permesso di costruire;
  • voltura del permesso di costruire;
  • diniego al permesso di costruire quando il diniego stesso sia automaticamente da ricollegarsi a difformità urbanistico-ambientali;
  • carenza documentale non integrata in sede istruttoria, tale da determinare il diniego al rilascio del permesso per incompletezza del fascicolo;
  • progetti privi di problematiche d’ordine estetico-morfologico che, esaminati dall’ufficio comunale competente, siano risultati del tutto conformi alle norme particolari previste dallo strumento urbanistico generale per l’elaborazione e redazione nello specifico dei singoli progetti;
  • varianti in corso d’opera che non incidono significativamente sui parametri morfologici e dimensionali del progetto originario. 

4) Il parere della Commissione edilizia è inoltre escluso nei casi in cui non sia espressamente previsto ai sensi del nuovo regolamento edilizio comunale.

5) Nei casi in cui si tratti di rettificare meri errori materiali riscontrati sugli elaborati tecnici già sottoposti all’attenzione della Commissione edilizia, il parere della stessa è in ogni caso escluso.

  
ART. 49 - Modalità di valutazione della Commissione edilizia.
La Commissione edilizia si esprime sui progetti elencati al precedente art. 48 che le vengono sottoposti dal responsabile della struttura competente già corredati dal giudizio di conformità alla vigente normativa e strumentazione urbanistica comunale redatto a cura del responsabile stesso.
Nell’esame dei progetti che le vengono sottoposti e nella formalizzazione dei relativi pareri, la Commissione edilizia valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico-ambientale.
In particolare la Commissione edilizia, anche sulla base degli strumenti conoscitivi di cui al Titolo III, Capo II, Sezione I del presente regolamento (quali ad esempio i piani del colore e dei materiali ecc.), e del Manuale del Restauro allegato al Regolamento valuta:
  • l’impatto estetico-visuale dell’intervento;
  • il rapporto con il contesto;
  • la qualità progettuale;
Il parere della Commissione edilizia deve essere circostanziato, motivato ed indicare gli elementi utili che possono rimuovere un eventuale giudizio negativo. 
 
 
ART. 50 - Convocazione della Commissione edilizia
La Commissione edilizia si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
La seduta è convocata dall’ufficio tecnico, sentito il Presidente o da un suo delegato. La convocazione avviene sempre con nota da inviarsi tramite fax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della seduta.
Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all’ordine del giorno, copia della convocazione è inviata ai tecnici comunali che hanno curato l’istruttoria, i quali devono permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.
 
 
ART. 51 - Ordine del giorno
Il Presidente fissa l’ordine del giorno e lo invia ai commissari unitamente alla convocazione.
I progetti sono iscritti all’ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale
 
 
ART. 52 - Validità delle sedute 
Affinché le sedute della Commissione edilizia siano dichiarate valide è necessaria, in prima convocazione, la presenza del Presidente ovvero di un suo delegato, nonché la metà dei componenti la Commissione stessa; in seconda convocazione non è richiesto un numero minimo di commissari per la validità della seduta.
Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di astensione per conflitto d’interesse si rinvia alle previsioni dell’art. 46. La seduta è valida  anche qualora uno dei componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici debba astenersi nel corso della seduta.
Alle sedute, il Presidente o suo delegato, può chiamare a partecipare i dipendenti comunali che hanno compito d’istruttoria delle pratiche esaminate, al fine di fornire una migliore illustrazione delle stesse: essi hanno ruolo di relatori del progetto e non possono partecipare alla formazione ed alla votazione del parere.
E’ data facoltà alla Commissione edilizia di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l’espressione del parere. In casi eccezionali la Commissione edilizia può delegare alcuni membri all’esperimento del sopralluogo.
 
 
ART. 53 - Verbale della Commissione Paesaggio
Fatta salva la facoltà del Presidente di convocazione congiunta della Commissione edilizia e della Commissione Paesaggio – disciplinata al Capo IV - per l’esame di specifiche istanze, prima della riunione della Commissione edilizia deve essere acquisito il parere della Commissione per il paesaggio sulle pratiche iscritte all’ordine del giorno, oppure il relativo decreto qualora disponibile.
 
 
ART. 54 - Pubblicità delle sedute
Le riunioni della Commissione edilizia non sono pubbliche.
 
 
ART. 55 - Verbalizzazione
Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente comunale (es. responsabile o addetto alla struttura competente) ovvero da un componente della Commissione scelto dal Presidente. Laddove le funzioni di segretario siano esercitate da un dipendente comunale questi non ha diritto di voto.
Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero da un suo delegato, dal segretario e da tutti i membri.
 
 
ART. 56 - Rapporto tra Commissione edilizia e strutture organizzative comunali
La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.
Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all’espressione del parere.
Ciascun commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione ritenuta rilevante, previa determinazione in tal senso da parte della Commissione edilizia.