SPAZI PROPAGANDA PER ELEZIONI REGIONALI
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- Creato: Lunedì, 12 Febbraio 2018 00:00
- Ultima modifica: Lunedì, 27 Aprile 2020 17:25
COMBUSTIONE RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI
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- Creato: Giovedì, 01 Febbraio 2018 18:14
- Ultima modifica: Lunedì, 27 Aprile 2020 17:25
Si pubblicano di seguito le disposizioni inerenti la combustione (fuochi) dei residui vegetali agricoli e forestali.
Non si possono MAI bruciare...
- quando vige il periodo di alto rischio di incendio boschivo emanato da Regione Lombardia;
- in giornate ventose;
- all’aperto nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, salvo le deroghe previste dal regolamento regionale n. 5/2007;
- quando il fuoco è lasciato incustodito;
- qualora il divieto sia espressamente riportato nel regolamento comunale;
- qualora i residui vegetali non provengano da attività agricole o forestali (esempio erba dei giardini, potatura delle siepi o piante ornamentali... cioè ogni attività di giardinaggio).
Possibilità
L’accensione di fuochi è permessa tutto l'anno, in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno, nei luoghi sopra i 200 metri slm; è facoltà dei sindaci sospendere, differire o vietare tale combustione ma solo per l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza.
L’accensione di fuochi nei boschi, oltre alle condizioni sopra riportate, è consentita esclusivamente (deroghe previste dal regolamento regionale n. 5/2007):
- per reimpiegare i residui (ceneri) come concimanti o ammendanti;
- negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
- fino alle ore 14 nei giorni in cui vige l’ora solare e fino alle ore 16 nei giorni in cui vige l’ora legale, nel caso di ripulitura delle masse vegetali;
- per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
- per la carbonizzazione di cui all’articolo 38 del R.R. 5/2007;
- quando il fuoco è sempre e costantemente custodito;
- per contenere la diffusione delle specie infestanti.
Norme di riferimento:
- art. 54 del regolamento regionale n. 5 del 20/07/2007
- art. 45, comma 10 della legge regionale n. 31 del 05.12.2008
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DIFFUSIONE DELLA FRUTTICOLTURA
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- Creato: Lunedì, 29 Gennaio 2018 01:00
- Ultima modifica: Lunedì, 27 Aprile 2020 17:25
Si tratta di un'operazione molto interessante per il recupero di zone marginali e non solo - spiega l’Assessore Mauro Mazzon - poiché permette l’acquisto di svariate piante da frutto (più di 90 varietà, ndr) o di olivi a costi molto vantaggiosi, mantenendo alta la qualità delle piante.
L'Ente propone anche per il 2018 la diffusione di piante poco interessanti per l'aspetto produttivo, ma appassionanti per le loro caratteristiche medicinali, terapeutiche, ornamentali, di difesa ecc.. ecc..Tra le specie commestibili, si proporrà quindi il Crespino, la Rosa Canina, il Corniolo, il Sambuco, il Pero Corvino, il Gelso Biano o Nero, il Sorbus Domestica (sorbo), mentre tra quelle ornamentali, non commestibili, ecco il Bosso Comune, la Berretta del Prete (Fusaggine).
Proprio a proposito delle persone che normalmente sono interessate a questo bando, è utile specificare che si tratta perlopiù di hobbisti e semplici amanti della natura, che prediligono un certo ambiente ben curato ma che non devono preoccuparsi troppo del solo aspetto produttivo del loro meleto. Per un frutteto specializzato per la produzione e la commercializzazione di frutta, infatti, non è consigliato l’acquisto del materiale proposto, mentre per completare terreni o giardini, equilibrando l’estetica del paesaggio, il mantenimento del suolo e pur senza dimenticare la produzione “casalinga”, ecco che allora le 90 varietà selezionate e proposte si addicono ottimamente per questi obiettivi. Si tratta di piantine innestate, selezionate, di un anno, di mele, pere, pesche, viti da tavola, nettarine, susine, fichi, albicocche, ciliegie, piccoli frutti, frutti nani, nespole, kaki, melograni, noccioli, mandorle, noci, actinidia (kiwi), oltre alle 4 varietà principali di olivo, ovvero pendolino, leccino, frantoio e casaliva. A causa dei noti motivi sanitari non è consigliato, almeno per qualche anno a venire, l’impianto di nuovi castagneti, fino a quando sarà debellato il “cinipide del castagno”, il terribile insetto che, purtroppo, sta distruggendo importanti porzioni di territorio limitando le funzioni vitali a tutte le piante di castagno.Anche l’actinidia è sotto stretta osservazione dal punto di vista fitopatologico, perché una batteriosi sta minacciando la sua coltivazione, per questo motivo le piante sono tutte, per legge, provviste di passaporto fitosanitario.
Il costo per ciascuna pianta da frutto è di 4,70 euro, fatta eccezione per il kiwi che costa 11 ed i piccoli frutti che costano 5,80 euro, mentre per l’olivo il costo è di 8,50 euro.
Le domande si devono poi presentare entro e non oltre la data del 2 marzo 2018.
La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi comunicherà in forma scritta, a ciascun richiedente, la data esatta ed il luogo in cui le piante saranno consegnate, indicativamente nella seconda metà del mese di marzo
PROGETTO ''PONS TERRANEUS'' PER IL RITORNO DEGLI OLIVI NELL’ALTO SEBINO
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- Creato: Giovedì, 01 Febbraio 2018 14:35
- Ultima modifica: Lunedì, 27 Aprile 2020 17:25
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VOTO ELETTORI NON DEAMBULANTI, FISICAMENTE IMPEDIBILI O AFFETTI DA INFERMITA'
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- Creato: Venerdì, 26 Gennaio 2018 15:28
- Ultima modifica: Lunedì, 27 Aprile 2020 17:25
In vista delle elezioni politiche e regionali del 4 marzo si pubblicano di seguito alcune informazioni utili per l'esercizio del diritto di voto per elettori non deambulanti, fisicamente impediti o affetti da infermità che ne rendono impossibile l'allontamento dell'abitazione.
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affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico gratuiti organizzati dal comune per facilitare il raggiungimento dei seggi;
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in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano
Gli elettori che intendono avvalersi di tale facoltà devono far pervenire all’Ufficio Elettorale:
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un'unica dichiarazione, in carta libera, attestante la propria volontà di voler votare presso la propria abitazione. Nella dichiarazione dovrà essere riportato l’indirizzo completo della propria abitazione ed un recapito telefonico (fac-simile disponibile presso Ufficio Elettorale - tel. 035 983623 - interno 2).
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certificato medico, rilasciato dagli organi competenti, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data delle elezioni, che “attesti la sussistenza, in capo all’elettore delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge n. 46/2009”, cioè tali che l’allontanamento dall’abitazione risulti impossibile, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato medesimo, ovvero che attesti “l’esistenza di infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire all’elettore di recarsi al seggio”;
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copia della tessera elettorale.
Per gli elettori affetti da gravi infermità che richiedono il voto a domicilio si prega di contattare il 035 4349 - 611/637/632 per fissare un appuntamento.
Ufficio Elettorale
1° piano palazzo municipale
tel. 035 983623 (int. 2) - fax 035 983008