SINDACO - dott. Alex Pennacchio
 
Ricevimento:
Il Sindaco riceve previo appuntamento da fissare con l'Ufficio Segreteria/Ufficio Relazioni con il Pubblico - 1° piano del Municipio - Via G. Marconi, 19 - tel. 035.983623 - interno 2.
Luogo: Ufficio del Sindaco - 1° piano del Municipio sopra l'Ufficio Servizi demografici
 
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Curriculum vitae
 
Situazione patrimoniale: obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
Situazione reddituale: obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

 

Relazione di inizio mandato - anno 2019 - del dott. Alex Pennacchio, proclamato Sindaco il 27.05.2019 (file formato pdf)
 
 
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FUNZIONI (art. 37 dello Statuto comunale)
  1. Il Sindaco è capo dell’Amministrazione comunale.
  2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
  3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
  4. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

 

COMPETENZE (art. 38 dello Statuto comunale)

  1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
  2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.
  3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
  4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
  5. Il Sindaco è inoltre competente nell’ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.
  6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco sulla base di quanto previsto nel Regolamento per gli uffici e servizi.

 

DELEGAZIONI DEL SINDACO (art. 39 dello Statuto comunale)

  1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento (vice Sindaco).
  2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
  3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
  4. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
  5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
  6. Nell’esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.
  7. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.
  8. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più Consiglieri l’esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi.
  9. In caso di assenza o impedimenti del Sindaco e dell’Assessore delegato (vice-Sindaco) esercitano le funzioni sostitutive gli Assessori secondo l’ordine di anzianità dato dall’età.

 

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO (art. 40 dello Statuto comunale)

  1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.
  2. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati.
 

COMPETENZA DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO (art. 41 dello Statuto comunale)

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;
b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e dì igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate ai Consiglieri comunali, nei quartieri e nelle frazioni.