Il Comune di Lovere, non avendo attivato le convenzioni di cui articolo 12 del Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, non ha istituito un elenco delle attività delle imprese soggette a controllo.
RIFERIMENTO NORMATIVO
articolo 37, comma 3-bis del Decreto legge n. 69 del 21.06.2013
Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.