Spetta la notifica degli atti su tutto il territorio comunale in quanto la Pubblica Amministrazione deve spesso trasmettere informazioni o notizie alle persone che si trovano su un determinato territorio in base agli art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile, al DPR. 600/73 e alla legge 890/82.
Al messo compete di effettuare la notificazione e la pubblicazione all’albo pretorio on line degli atti (ordinanze, deliberazioni, certificati elettorali, avvisi di convocazione, di accertamento dei tributi comunali provinciali ed erariali, ecc.) riguardanti l’Amministrazione da cui dipende e di quelli delle altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta e secondo le eventuali disposizioni regolamentari dell’ente di appartenenza.
Ad esso spetta il compito di provvedere alla notifica ed alla pubblicazione all'albo pretorio degli atti emanati dagli organi del Comune (ordinanze, delibere, atti di accertamento, ecc.) e dalle altre Pubbliche Amministrazioni che ne facciano richiesta (es. Agenzia delle Entrate).
Il messo non può notificare atti a richiesta di privati, per i quali bisognerà ricorrere all’opera dell’Ufficiale Giudiziario. A tal proposito si porta a conoscenza che l’Ufficiale Giudiziario deposita in Comune, presso l’Ufficio Segreteria, gli atti che non è riuscito a notificare presso il domicilio dell’interessato, lasciando a quest’ultimo l’avviso di rivolgersi presso la casa comunale per il ritiro dell’atto giudiziario stesso.
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