L'IMPOSTA DI SOGGIORNO è disciplinata dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di federalismo municipale». La norma consente ai Comuni di istituire, con deliberazione di Consiglio Comunale, un’imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e nella misura massima di cinque euro per persona e per notte di soggiorno.
Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Il Comune di Lovere, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22.05.2012, ha istituito l’Imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento attuativo (regolamento modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2013, n. 2 del 05.03.2019, n. 8 del 02.04.2020, n. 19 del 04.06.2020 e n. 5 del 22.02.2022).
Relativamente alle tariffe si informa che dal 01.05.2021 sono entrate in vigore le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 09.02.2021 e sono state invece confermate le esenzioni individuate con deliberazione n. 120 del 12.06.2012.
ANNO 2022 - IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASMISSIONE DICHIARAZIONI E VERSAMENTI DI SPETTANZA DEL COMUNE DI LOVERE
Sulla scorta della deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 22.02.2022:
- per l’anno 2022 l’imposta di soggiorno si applica dal 01 aprile al 31 dicembre;
- a decorrere dal 01.01.2023 l’imposta di soggiorno si applica dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Le tariffe/esenzioni per l'anno 2022 sono rimaste invariate rispetto all'anno 2021.
Le dichiarazioni d'imposta dovranno essere presentate telematicamente al Comune di Lovere, utilizzando l'apposito software presente al link https://lovere.imposta-soggiorno.it/, nel rispetto delle seguenti scadenze:
- entro il 31 luglio 2022: rendicontazione dell'imposta relativa al periodo dal 01.04.2022 al 30.06.2022 ed effettuazione del versamento delle somme di spettanza al Comune di Lovere a mezzo pagoPA;
- entro il 31 gennaio 2023: rendicontazione dell'imposta relativa al periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022 ed effettuazione del versamento delle somme di spettanza al Comune di Lovere a mezzo pagoPA.
APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 30.09.2022 (ANNI D'IMPOSTA 2020/2021)
Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto 29 aprile 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante l’approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno.
Le disposizioni in esso contenute hanno stabilito che la dichiarazione:
- relativa all'anno d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l'anno d'imposta 2021, vale a dire entro il 30 settembre 2022 (scadenza originariamente fissata al 30.06.2022, prorogata dal Consiglio dei Ministri in data 15.06.2022);
- è presentata esclusivamente in via telematica;
- dovrà essere inoltrata direttamente all’Agenzia delle Entrate dal gestore tramite un intermediario (Es. Caf o Commercialista) oppure direttamente tramite Entratel o Fisconline.
CHI È SOGGETTO ALL’IMPOSTA?
Si applica per ogni persona non residente nel Comune di Lovere e per ogni pernottamento nelle strutture come definite nell’art. 2 del regolamento dell’imposta di soggiorno ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
Estratto art. 2, commi 3 e 4 del succitato regolamento:
“3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Lovere, come definite dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Lovere, nel periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.
4. Tra le strutture ricettive previste dal presente regolamento sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.”
CHI È ESENTE DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA?
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
-
minori fino al compimento dei 13 anni di età;
-
non vedenti e sordi;
-
disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
-
disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
-
disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Sarà cura del cliente chiedere al soggetto gestore della struttura ricettiva l’eventuale applicazione delle esenzioni in argomento mostrando specifica documentazione certificativa. Per i soggetti diversamente abili è considerato esente anche il relativo accompagnatore. In assenza di tale richiesta il gestore della struttura ricettiva applicherà integralmente l’imposta.
QUANTO SI PAGA?
STRUTTURE ALBERGHIERE [Classificazione - Imposta (euro) giornaliera a persona]
- 1 stella: € 1,50
- 2 stelle: € 1,50
- 3 stelle: € 1,50
- 4 stelle: € 2,00
- 5 stelle: € 2,00
STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE [Classificazione - Imposta (euro) giornaliera a persona]
- Bed & Breakfast: € 1,00
- Affittacamere: € 1,00
- Residence: € 1,00
- Agriturismo: € 1,00
- Ostello: € 1,00
per un numero massimo di dieci pernottamenti consecutivi.
PRECISAZIONI relative all’applicazione delle tariffe.
La tariffa di riferimento per i “Bed & Breakfast” si applica anche:
DOVE SI PAGA?
L’imposta dovuta dall’ospite della struttura è versata direttamente al gestore della stessa, contestualmente al pagamento dell’importo previsto per il soggiorno.
OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Lovere sono tenuti a:
1. INFORMARE in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno;
2. RISCUOTERE l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
A partire dal 19.05.2020, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito nella L. 20.07.2020, n. 77, è stata modificata la qualifica del Gestore delle strutture ricettive.
Dal 19 maggio 2020 i gestori diventano responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sugli ospiti. Il rifiuto del pagamento dell'imposta da parte degli ospiti non è più previsto. In caso di rifiuto, l'imposta resta comunque dovuta in capo al gestore;
3. PRESENTARE APPOSITE DICHIARAZIONI relativamente all’imposta riscossa nell’anno di riferimento nel rispetto delle seguenti scadenze:
- entro il 31 luglio di ciascun anno rendicontazione dell’imposta di soggiorno relativa al primo semestre;
- entro il 31 gennaio di ciascun anno rendicontazione dell’imposta di soggiorno relativa al secondo semestre dell’anno precedente.
Le dichiarazioni dovranno contenere il numero di coloro che hanno pernottato nel periodo oggetto d’imposta, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti totali, pernottamenti tassati ed indicando separatamente i pernottamenti esenti, con indicazione del tipo d'esenzione. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarate tutte le informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.
Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse per via telematica utilizzando l’apposito gestionale messo a disposizione dal Comune di Lovere al seguente indirizzo https://lovere.imposta-soggiorno.it. Le strutture ricettive dovranno pertanto in primis registrarsi al predetto link per poter accedere ai servizi che consentono la compilazione e l’inoltro delle suddette dichiarazioni. Inoltre le strutture registrate potranno fruire gratuitamente di una serie di servizi aggiuntivi quali ad esempio la compilazione del file per la Questura, del file Istat (Turismo 5), il rilascio delle ricevute di pagamento. Per un supporto tecnico in merito all’utilizzo del software è possibile contattare la ditta Proxima S.r.l. al numero 0289605116 il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 oppure scrivendo alla mail
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NOTA BENE: La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta;
4. VERSARE al Comune di Lovere le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo per il II semestre, mediante sistema PagoPA;
5. RENDICONTAZIONE CORTE DEI CONTI: alla data odierna si è ancora in attesa della predisposizione del modello di rendicontazione che sostituisce il precedente prospetto denominato CONTO DI GESTIONE. La scadenza fissata dalla normativa nazionale è il 30 giugno per rendicontare l’anno precedente. Alla data odierna tale dichiarazione non è ancora stata definitiva dal legislatore centrale. Sarà nostra cura aggiornarVi non appena avremo notizie in merito;
6. PRESENTARE: entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1-ter e 5-ter dell'art. 4 del D.lgs. 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.
Clicca sulla voce d'interesse per accedere alla relativa documentazione:
Accedi al portale di promozione delle strutture ricettive di Lovere che si sono registrate nel programma di gestione dell'imposta di soggiorno
PER MAGGIORI INFORMAZIONI è possibile contattare l’Area Gestione Risorse del Comune Lovere (Funzionario Responsabile: dott. Andrea Tiraboschi – Funzionario di riferimento: Rag. Narriman Moretti).
Tel. 035.983634 - fax 035.983634
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Notizie di settore:
- Imposta di soggiorno anno 2019: rendicontazione del gettito e relativo impiego (deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 28.07.2020 - allegato)
- Imposta di soggiorno anno 2018: rendicontazione del gettito e relativo impiego (deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 07.05.2019)
- Imposta di soggiorno anno 2017: rendicontazione del gettito e relativo impiego (deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 27.06.2018)
- Imposta di soggiorno anno 2016: rendicontazione del gettito e relativo impiego (deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 16.06.2017)
- Imposta di soggiorno anno 2015: rendicontazione del gettito e relativo impiego (deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 03.06.2016)
- Imposta di soggiorno anno 2014: rendicontazione del gettito e relativo impiego (deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 18.06.2015)
- Imposta di soggiorno anno 2013: rendicontazione del gettito e relativo impiego (deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 21.05.2014)
- Imposta di soggiorno anno 2012: rendicontazione del gettito e relativo impiego (deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 09.05.2013)