L'IMPOSTA DI SOGGIORNO è disciplinata dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di federalismo municipale». La norma consente ai Comuni di istituire, con deliberazione di Consiglio Comunale, un’imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e nella misura massima di cinque euro per persona e per notte di soggiorno.
Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Il Comune di Lovere, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 22.05.2012, ha istituito l’Imposta di soggiorno ed approvato il relativo regolamento attuativo (regolamento modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 45 del 29.11.2013, n. 2 del 05.03.2019, n. 8 del 02.04.2020, n. 19 del 04.06.2020 e n. 5 del 22.02.2022).
Relativamente alle tariffe si informa che dal 01.05.2021 sono entrate in vigore le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 09.02.2021 e sono state invece confermate le esenzioni individuate con deliberazione n. 120 del 12.06.2012.
IN QUALE PERIODO E’ DOVUTA L’IMPOSTA?
Sulla scorta della deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 22.02.2022, a decorrere dal 01.01.2023, l’imposta di soggiorno si applica dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
CHI È SOGGETTO ALL’IMPOSTA?
Si applica per ogni persona non residente nel Comune di Lovere e per ogni pernottamento nelle strutture come definite nell’art. 2 del regolamento dell’imposta di soggiorno ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
Estratto art. 2, commi 3 e 4 del succitato regolamento:
“3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Lovere, come definite dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Lovere, nel periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.
4. Tra le strutture ricettive previste dal presente regolamento sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.”
CHI È ESENTE DAL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA?
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
- minori fino al compimento dei 13 anni di età;
-
non vedenti e sordi;
-
disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
-
disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
-
disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Sarà cura del cliente chiedere al soggetto gestore della struttura ricettiva l’eventuale applicazione delle esenzioni in argomento mostrando specifica documentazione certificativa. Per i soggetti diversamente abili è considerato esente anche il relativo accompagnatore. In assenza di tale richiesta il gestore della struttura ricettiva applicherà integralmente l’imposta.
QUANTO SI PAGA?
STRUTTURE ALBERGHIERE [Classificazione - Imposta (euro) giornaliera a persona]
- 1 stella: € 1,50
- 2 stelle: € 1,50
- 3 stelle: € 1,50
- 4 stelle: € 2,00
- 5 stelle: € 2,00
STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE [Classificazione - Imposta (euro) giornaliera a persona]
- Bed & Breakfast: € 1,00
- Affittacamere: € 1,00
- Residence: € 1,00
- Agriturismo: € 1,00
- Ostello: € 1,00
PRECISAZIONI relative all’applicazione delle tariffe.
La tariffa di riferimento per i “Bed & Breakfast” si applica anche:
-
alle altre strutture extralberghiere (ad esempio case vacanze);
- alle locazioni brevi, di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50;
- agli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lettera c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
DOVE SI PAGA?
L’imposta dovuta dall’ospite della struttura è versata direttamente al gestore della stessa, contestualmente al pagamento dell’importo previsto per il soggiorno.
OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
L’imposta dovuta dall’ospite della struttura è versata direttamente al gestore della stessa, contestualmente al pagamento dell’importo previsto per il soggiorno.
OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Lovere sono tenuti a:
1. INFORMARE in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno;
2. RISCUOTERE l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
A partire dal 19.05.2020, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito nella L. 20.07.2020, n. 77, è stata modificata la qualifica del Gestore delle strutture ricettive.
Dal 19 maggio 2020 i gestori diventano responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sugli ospiti. Il rifiuto del pagamento dell'imposta da parte degli ospiti non è più previsto. In caso di rifiuto, l'imposta resta comunque dovuta in capo al gestore;
A partire dal 19.05.2020, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito nella L. 20.07.2020, n. 77, è stata modificata la qualifica del Gestore delle strutture ricettive.
Dal 19 maggio 2020 i gestori diventano responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sugli ospiti. Il rifiuto del pagamento dell'imposta da parte degli ospiti non è più previsto. In caso di rifiuto, l'imposta resta comunque dovuta in capo al gestore;
3. PRESENTARE APPOSITE DICHIARAZIONI relativamente all’imposta riscossa nell’anno di riferimento nel rispetto delle seguenti scadenze:
- entro il 31 luglio di ciascun anno rendicontazione dell’imposta di soggiorno relativa al primo semestre;
- entro il 31 gennaio di ciascun anno rendicontazione dell’imposta di soggiorno relativa al secondo semestre dell’anno precedente.
Le dichiarazioni dovranno contenere il numero di coloro che hanno pernottato nel periodo oggetto d’imposta, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti totali, pernottamenti tassati ed indicando separatamente i pernottamenti esenti, con indicazione del tipo d'esenzione. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarate tutte le informazioni utili ai fini del computo dell'imposta.
Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse per via telematica utilizzando l’apposito gestionale messo a disposizione dal Comune di Lovere al seguente indirizzo https://lovere.imposta-soggiorno.it. Le strutture ricettive dovranno pertanto in primis registrarsi al predetto link per poter accedere ai servizi che consentono la compilazione e l’inoltro delle suddette dichiarazioni. Inoltre le strutture registrate potranno fruire gratuitamente di una serie di servizi aggiuntivi quali ad esempio la compilazione del file per la Questura, del file Istat (Turismo 5), il rilascio delle ricevute di pagamento. Per un supporto tecnico in merito all’utilizzo del software è possibile contattare la ditta Proxima S.r.l. al numero 0289605116 il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 oppure scrivendo alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
NOTA BENE: La dichiarazione va presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta;
4. VERSARE al Comune di Lovere le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 31 luglio per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo per il secondo semestre, mediante sistema PagoPA;
5. TRASMETTERE entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 e del comma 5-ter dell’articolo 4 del D.L. n. 50 del 2017 cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, nel rispetto delle modalità approvate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Clicca sulla voce d'interesse per accedere alla relativa documentazione:
- MODULISTICA
- REGOLAMENTO per l'applicazione dell'imposta di soggiorno
PER MAGGIORI INFORMAZIONI è possibile contattare l’Area Gestione Risorse del Comune Lovere (Funzionario di riferimento: rag. Narriman Moretti).
Tel. 035.983634 - fax 035.983008
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