COME PAGARE LE SANZIONI RIDOTTE DEL 30%

Codice della StradaIl Responsabile del Servizio di Polizia locale - dott. Michele Lorandi - informa che, con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 63/L della Gazzetta Ufficiale del 20.08.2013, n. 194, della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, sono entrate in vigore le norme che introducono la possibilità di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per molte violazioni del Codice della Strada.


Chi può beneficiare della riduzione

Il trasgressore, il proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido può pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme, ridotta del 30%, qualora il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione (contestazione diretta effettuata dagli agenti in strada in presenza del trasgressore) o dalla notifica (contestazione differita a mezzo posta o messo comunale della violazione non contestata immediatamente al trasgressore. Ad esempio: divieti di sosta, accesso abusivo in ZTL).


Quando si può usufruire della riduzione 30%

Dal 21.08.2013, se il pagamento della sanzione è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale per le violazioni alle norme del Codice della Strada che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, anche se la data di contestazione o notifica risale a prima del 21.08.2013, purché non siano ancora trascorsi 5 giorni. In sostanza è possibile usufruire della riduzione per le sanzioni contestate o notificate dal 16/08/2013, sempre che il pagamento avvenga entro 5 giorni (una sanzione notificata il 16/08/2013, per fruire della riduzione, deve essere pagata entro il 21/08/2013, una sanzione notificata il 17/08/2013 deve essere pagata entro il 22/08/2013 e così via).
 

Per quali violazioni è applicabile

La riduzione del 30% è applicata alla maggior parte delle violazioni previste dal Codice della Strada, anche a quelle elencate all'art.195, comma 2-bis C.d.S., le cui sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di un terzo se l'infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. La riduzione è invece esclusa nei seguenti casi:

  • violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta;
  • violazioni di natura penale (es. guida in stato di ebbrezza);
  • violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non è compresa la confisca, eventuale, prevista dall'art. 193, c.4, C.d.S. - mancanza di assicurazione);
  • violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

 

Come

Sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento in forma ridotta è ammesso e l'importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
All'interessato saranno fornite le indicazioni per l'effettuazione del pagamento secondo le modalità di gestione adottate da ciascun organo di polizia. Chi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione.

Per i verbali di violazione già contestati o notificati prima del 21/08/2013 e per i quali è comunque ammesso il beneficio della riduzione (vedi sopra), non si dovrà tenere conto dell’importo riportato nel verbale o nel bollettino di pagamento precompilato. Per tali verbali è opportuno rivolgersi all’organo accertatore al fine di conoscere l’importo esatto da versare. Si consideri in ogni caso che la riduzione del 30% opera esclusivamente sulla sanzione e non sulle spese varie e di notifica che gravano sul verbale.


Calcolo dei termini

Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale (es. contestazione su strada il 21.08.2013: il termine utile di pagamento è fino al 26.08.2013) e se cade in giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai casi di notificazione successiva in quanto il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a secondo delle modalità di notifica adottate (attraverso il servizio postale, direttamente nelle mani dell'interessato, per compiuta giacenza, ecc.); nei casi dubbi è sempre buona regola contattare e chiedere, prima del pagamento, conferma all'organo di polizia stradale che ha redatto il verbale.

Ad esempio, nel caso di notificazione del verbale attraverso il servizio postale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito per assenza del destinatario:
se il ritiro del verbale presso l'ufficio postale avviene entro i primi 10 giorni dal ricevimento della cartolina il termine decorre dal giorno successivo, se invece viene ritirato successivamente si dovranno calcolare a scalare i 5 giorni dall'undicesimo giorno dal ricevimento. (ricevuta la cartolina il 1 settembre: ritirato il verbale in posta il 4 settembre: si avrà diritto al pagamento con la riduzione al 30% fino al 9 settembre; se ritirato il 12 settembre si avrà diritto fino al 16 settembre, se ritirato il 17 settembre si perde il diritto alla riduzione e si dovrà pagare l'importo previsto in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione.

NB: Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, o in misura inferiore a quella prevista, l'obbligazione non si considera estinta, la somma versata è trattenuta come acconto e se non sarà effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l'acconto versato.

 

Per eventuali ulteriori informazioni sulle sanzioni emesse dal Comando di Polizia locale di Lovere è possibile chiamare il numero 035-983710 il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12:30, il martedì dalle ore 16 alle ore 18 e il giovedì dalle ore 17 alle ore 18.

 

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