Si rende noto che, con deliberazione n. 2525 del 17.10.2014, la Giunta regionale ha vietato la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno.
Tale combustione è tuttavia consentita ed eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, solo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:
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comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell’intervento di combustione, l’osservanza delle disposizioni regionali e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all’individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;
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verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all’interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link: http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionime teo/meteo-inquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx
Il Comune dovrà inoltrare tempestivamente la comunicazione ai soggetti competenti ad effettuare i controlli (Corpo forestale dello Stato e Province) e al settore Monitoraggi Ambientali di ARPA Lombardia.
Tale pratica è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione.
L'inosservanza delle disposizioni regionali comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 prevista dall’art. 27, comma 14 bis, della Legge regionale n. 24/2006; mentre la inosservanza delle norme sulla gestione e smaltimento di rifiuti è disciplinata ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico Ambiente (TUA).
I Sindaci possono emettere provvedimenti più restrittivi per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica, associati a campagne informative specifiche sulle conseguenze e sugli impatti di tali pratiche.
Si ricorda che l’abbruciamento di quantità superiori ai piccoli cumuli (tre metri steri/ettaro), rientrando nell’ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, è sempre vietata in quanto costituisce attività di gestione illecita dei rifiuti e non pratica agricola consentita.
Eventuali residui vegetali derivanti da attività di giardinaggio domestico e di manutenzione di altre aree verdi urbane, a servizio di parchi e giardini pubblici e privati, rientrando nella fattispecie di “rifiuti urbani” (art. 184 TUA), non può essere smaltita in loco tramite fuoco.