DISPOSIZIONI PER LA COMBUSTIONE IN LOCO DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI

la Giunta regionale ha stabilito il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno.Si rende noto che, con deliberazione n. 2525 del 17.10.2014, la Giunta regionale ha vietato la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno.
 
Tale combustione è tuttavia consentita ed eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, solo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:
  • comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell’intervento di combustione, l’osservanza delle disposizioni regionali e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all’individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;
  • verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all’interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link: http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionime teo/meteo-inquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx
 
Il Comune dovrà inoltrare tempestivamente la comunicazione ai soggetti competenti ad effettuare i controlli (Corpo forestale dello Stato e Province) e al settore Monitoraggi Ambientali di ARPA Lombardia.
 
Tale pratica è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione.
 
L'inosservanza delle disposizioni regionali comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 prevista dall’art. 27, comma 14 bis, della Legge regionale n. 24/2006; mentre la inosservanza delle norme sulla gestione e smaltimento di rifiuti è disciplinata ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico Ambiente (TUA).
 
I Sindaci possono emettere provvedimenti più restrittivi per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica, associati a campagne informative specifiche sulle conseguenze e sugli impatti di tali pratiche.
 
Si ricorda che l’abbruciamento di quantità superiori ai piccoli cumuli (tre metri steri/ettaro), rientrando nell’ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, è sempre vietata in quanto costituisce attività di gestione illecita dei rifiuti e non pratica agricola consentita.
 
Eventuali residui vegetali derivanti da attività di giardinaggio domestico e di manutenzione di altre aree verdi urbane, a servizio di parchi e giardini pubblici e privati, rientrando nella fattispecie di “rifiuti urbani” (art. 184 TUA), non può essere smaltita in loco tramite fuoco.