Si pubblicano di seguito le disposizioni inerenti la combustione (fuochi) dei residui vegetali agricoli e forestali.
Non si possono MAI bruciare...
- quando vige il periodo di alto rischio di incendio boschivo emanato da Regione Lombardia;
- in giornate ventose;
- all’aperto nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, salvo le deroghe previste dal regolamento regionale n. 5/2007;
- quando il fuoco è lasciato incustodito;
- qualora il divieto sia espressamente riportato nel regolamento comunale;
- qualora i residui vegetali non provengano da attività agricole o forestali (esempio erba dei giardini, potatura delle siepi o piante ornamentali... cioè ogni attività di giardinaggio).
Possibilità
L’accensione di fuochi è permessa tutto l'anno, in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno, nei luoghi sopra i 200 metri slm; è facoltà dei sindaci sospendere, differire o vietare tale combustione ma solo per l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza.
L’accensione di fuochi nei boschi, oltre alle condizioni sopra riportate, è consentita esclusivamente (deroghe previste dal regolamento regionale n. 5/2007):
- per reimpiegare i residui (ceneri) come concimanti o ammendanti;
- negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
- fino alle ore 14 nei giorni in cui vige l’ora solare e fino alle ore 16 nei giorni in cui vige l’ora legale, nel caso di ripulitura delle masse vegetali;
- per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
- per la carbonizzazione di cui all’articolo 38 del R.R. 5/2007;
- quando il fuoco è sempre e costantemente custodito;
- per contenere la diffusione delle specie infestanti.
Norme di riferimento:
- art. 54 del regolamento regionale n. 5 del 20/07/2007
- art. 45, comma 10 della legge regionale n. 31 del 05.12.2008
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