PROPAGANDA ELETTORALE

E’ necessario che, in occasione delle elezioni e Referendum, coloro che che concorrono alla campagna elettorale, agiscano nel rispetto dei principi che regolano la comune convivenza, senza porre in essere comportamenti prevaricatori degli altrui diritti. In merito è stato rilevato che la condizione di parità deve sussistere necessariamente tra tutti i concorrenti in modo che nell’accesso agli spazi loro riservati, non si verifichi la prevalenza di uno rispetto ad altri. L’attività dei concorrenti nelle consultazioni elettorali rientra nel concetto di “propaganda” regolata dalla legge n.212/1956 (propaganda mediante affissione), dagli artt.29 e 30 della legge n.81/1993 (propaganda disposta per le elezioni comunali e provinciali) e dalla legge n.28/2000 (propaganda tramite mezzi d’informazione).
 
 
LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONE
A tale titolo si intendono i mezzi di propaganda elettorale effettuata tramite manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente, ad influire sulla scelta degli elettori. A titolo esemplificativo possono essere considerati tali:
  1. gli stampati di qualsiasi genere inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale;
  2. gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o gruppi politici o comitati referendari;
  3. gli altri tipi di stampe, vignette, disegni, redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale od altro, che possano avere qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla propaganda elettorale;
  4. le strisce con la sola indicazione di denominazione di partiti o di gruppi politici o comitati referendari;
  5. la riproduzione, di qualsiasi dimensione, di simboli di partito, anche non partecipanti alla competizione;
  6. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di vessilli della Repubblica italiana o di altri Stati;
  7. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di emblemi di Case regnanti o ex regnanti;
  8. gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
 
 
DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
La norma  prescrive che le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate esclusivamente negli appositi spazi predisposti dalla Giunta comunale che, per Lovere dovranno essere fissati in un numero compreso tra 3 e 5.
Per le elezioni Europee e Comunali, ad ogni lista spetta uno spazio di m. 1,00 x 2,00.
La legge n.147/2013 ha abrogato gli spazi di propaganda elettorale previsti per coloro che non partecipano direttamente alla campagna elettorale, ma che si interessano ad essa in qualità di fiancheggiatori.
L’assegnazione degli spazi è effettuata sulla base di quanto comunicato dalle commissione a cui è affidato il compito di determinare le liste ammesse alle votazioni.
 
 
ELEZIONI EUROPEE
Le operazioni di esame e di ammissione delle candidature si concludono dopo il 30° giorno antecedente la votazione, per cui le affissioni possono avere inizio non prima del 28° giorno antecedente la data delle votazioni (28 aprile 2019).
La Giunta,  tra il 33° e il 30° giorno antecedente le votazioni (ovvero tra il 23 e il 26 aprile 2019), provvede a stabilire, per ogni centro abitato con popolazione superiore ai 150 abitanti, gli spazi speciali destinati alle affissioni. Nei due giorni successivi la Giunta stabilisce la delimitazione e ripartizione degli spazi in sezioni ed alla assegnazione delle sezioni a tutti coloro che hanno diritto di eseguirvi affissioni. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.
 
 
ELEZIONI COMUNALI

Le operazioni di esame e di ammissione delle candidature si concludono entro il 28° giorno antecedente la votazione, per cui le affissioni possono avere inizio non prima del 27° giorno antecedente la data delle votazioni (29 aprile 2019).

La Giunta,  tra il 33° e il 30° giorno antecedente le votazioni (ovvero tra il 23 e il 26 aprile 2019), provvede a stabilire, per ogni centro abitato con popolazione superiore ai 150 abitanti, gli spazi speciali destinati alle affissioni. Nei due giorni successivi all'ammissione delle candidature, la Giunta stabilisce la delimitazione e ripartizione degli spazi in sezioni ed alla assegnazione delle sezioni a tutti coloro che hanno diritto di eseguirvi affissioni. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.
 
Negli allegati sono riportate le comunicazioni relative ai luoghi stabiliti per la propaganda elettorale fissa e l'assengazione degli spazi alle singole forze politiche.
 
 
DIVIETO DI PROPAGANDA AL DI FUORI DEGLI SPAZI STABILITI
Dal 26 di aprile 2019 sono vietati:
  1. l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni;
  2. l’esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, ovvero di giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, comitati referendari, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. In tali spazi possono essere esposti quotidiani o periodici;
  3. l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di materiali inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli infissi di finestre o balconi, sugli alberi o sui pali.
E’ compito del Sindaco, ufficiale di governo in materia elettorale, procedere a togliere (defissone) del materiale abusivamente affisso, tramite apposita ordinanza di immediata rimozione, con riserva di adozione dei provvedimenti di esecuzione d’ufficio, in caso di inottemperanza. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico dell’esecutore materiale e del committente responsabile.
 
 
PARTICOLARI FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE
Sono assolutamente vietate forme di propaganda elettorale tramite iscrizioni murali, su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni .
E’ vietata  ogni forma di propaganda luminosa o figurativa (striscioni, drappi, cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici) di carattere fisso, in luogo pubblico, ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per la consultazione. Tale norma esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite.
E’ proibita l’installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità che per la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissioni di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi previsti.
E’ vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile, ma è ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.
E’ vietato il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, mentre in tale periodo ne è consentita la distribuzione.
 
 
RIUNIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE
Sono da intendersi come comizi e riunioni elettorali solamente quelle che si verificano dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, fino al ore 24 del venerdì precedente la data della votazione. Pertanto solo in tale periodo i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esenti dall’obbligo di darne avviso al Questore almeno con 3 giorni di anticipo. Comunque anche in tale periodo, al fine di evitare situazioni atte a turbare l’ordine pubblico, è prassi che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con la presenza durante le manifestazioni delle locali autorità di Pubblica Sicurezza.
Al fine di consentire ai partiti ed ai movimenti partecipanti alla competizione elettorale di fruire di ulteriori spazi, oltre a quelli già posseduti dagli stessi, i Comuni sono tenuti, in occasione delle elezioni, a mettere a disposizione dei partecipanti alla consultazione i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze o dibattiti. L’utilizzo di tali strutture deve essere assicurato in egual misura, indipendentemente dalla consistenza del partito o movimento, a tutti i partiti o gruppi politici che lo richiedono, compatibilmente con altre iniziative già autorizzate e con l’organizzazione dell’Amministrazione comunale. L’utilizzo degli spazi è gratuito.
 
 
PROPAGANDA ELETTORALE SONORA

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l’uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti, sia per diffondere la viva voce dell’oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti e inni registrati.

L’uso di mezzi di amplificazione sonora è invece limitato qualora abbia luogo da mezzi mobili in movimento, in tal caso detto uso è limitato al solo fine dell’annuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e tra le ore 15:30 e le ore 19:30 del giorno della manifestazione e del giorno precedente. E’ inoltre fatto divieto di effettuare propaganda elettorale sonora nei tratti di strada o piazza adiacenti l’Ospedale, la casa di riposo e gli edifici scolastici del capoluogo e delle frazioni.
Dalle ore 0:01 del sabato precedente il giorno della votazione fino a tutto il periodo previsto per il voto, sono vietati comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 
 
DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLI STABILITI PER LA VOTAZIONE
Nel giorno precedente e in quello fissato per le votazioni sono vietate:
  1. nuove affissioni di stampati murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale; è però consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico;
  2. ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
 
 
INDICAZIONI OBBLIGATORIE NELLE PUBBLICAZIONI DI PROPAGANDA. IL COMMITTENTE RESPONSABILE
Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica o ogni altro mezzo di divulgazione (tali pubblicazioni possono, pertanto, materializzarsi in qualsiasi mezzo di fabbricazione: il legislatore, infatti, sottolinea solo che devono essere destinate alla divulgazione, cioè alla diffusione), debbono recare l’indicazione del committente responsabile, che è da intendersi come colui che ordina la pubblicazione o la divulgazione del materiale di propaganda elettorale e le connesse prestazioni di lavoro e, come tale, si assume le inerenti responsabilità, anche di ordine penale per l’eventuale inosservanza della normativa in materia.
Il termine committente sta ad indicare colui che ordina, commissiona, la pubblicazione di propaganda elettorale e come tale si assume le inerenti responsabilità per l’eventuale inosservanza della norma sopra richiamata (3° comma dell’art. 29 Legge n. 81/93).
 
 
Cittadini informati e messi in condizione di esercitare agevolmente i loro diritti. Con un intervento a carattere generale il Garante per la privacy ha fissato un quadro organico di regole per la tutela della riservatezza in un ambito delicato e cruciale come quello dei partiti politici. Queste, in sintesi, le regole alle quale le formazioni politiche dovranno attenersi nello svolgimento della loro normale attività e non solo in occasione degli appuntamenti elettorali.
 
 
USO DEI DATI DI ADERENTI E CITTADINI CHE HANNO CONTATTI REGOLARI CON I PARTITI

Partiti, movimenti, comitati per le "primarie" possono utilizzare senza consenso i dati di aderenti o di cittadini con cui intrattengono contatti regolari, purché gli scopi che intendono raggiungere siano individuati nello statuto o nell'atto costitutivo. Serve invece il consenso scritto per comunicare i dati all'esterno (ad. es., ad altri partiti appartenenti alla stessa coalizione) o per diffonderli. La stessa regola vale per i comitati di promotori o sostenitori che devono avere il consenso degli aderenti per comunicare i dati a terzi.

 
USO DEI DATI DI SIMPATIZZANTI E PARTECIPANTI A SINGOLE INIZIATIVE
I dati personali raccolti in occasione di petizioni, proposte di legge, richieste di referendum possono essere utilizzati ed eventualmente comunicati e diffusi solo con il consenso scritto dei cittadini e a condizione che abbiano ricevuto una informativa dettagliata. Stessa regola vale per la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati di coloro che erogano finanziamenti e contributi, salvo i casi previsti dalla legge (ad es. obbligo per i partiti di tramettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei propri sovventori).
 
 
INFORMATIVA CHIARA E PUNTUALE: PREDISPOSTO UN MODELLO DAL GARANTE
L'informativa deve essere resa al momento dell'adesione al partito o al movimento politico o prima della raccolta dei dati  in occasione  di singole iniziative (petizioni, proposte di legge, referendum). Nell'informativa devono essere indicate le finalità della raccolta dei dati, l'ambito di circolazione all'interno del partito o del movimento e l'eventuale possibilità di comunicazione all'esterno. Per agevolare il compito il Garante ha predisposto e messo a disposizione un modello di informativa agile e di immediata comprensione.
 
 
GARANTE PER I CITTADINI E MISURE DI SICUREZZA
L'iscritto, l'aderente, il semplice cittadino, chi sovvenziona il partito o il movimento ha diritto di accedere ai propri dati personali, ad aggiornarli o rettificarli; può conoscere i soggetti cui possono essere comunicati, e opporsi, in ogni momento, alla ricezione di materiale elettorale.
 
 
REGOLE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
Confermate in massima parte le regole già stabilite per precedenti consultazioni elettorali: utilizzabili liberamente le liste elettorali; serve il consenso per sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax; non possono essere mai utilizzati gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, le liste elettorali già utilizzate nei seggi o in cui vi siano dati annotati dagli scrutatori. Nel caso in cui si avvalgano di  società che forniscono liste di nominativi o servizi di propaganda elettorale, i partiti hanno l'obbligo di verificare il corretto trattamento dei dati.
In un'ottica di semplificazione e contemperamento degli interessi, l'Autorità ha esonerato in via definitiva partiti, movimenti, comitati e singoli candidati, che fanno propaganda elettorale utilizzando fonti pubbliche (ad es. le liste elettorali), dall'obbligo di rendere l'informativa dal sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni politiche, amministrative, referendarie o delle "primarie" al sessantesimo giorno successivo. Nel materiale inviato dovrà essere comunque indicato un recapito per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal Codice privacy.
 
 
SANZIONI
E’ punito con la multa di Euro 103,29 a Euro 1.032,91:
  1. chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali;
  2. chiunque, dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, esegua forme di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti o faccia lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico o propaganda luminosa mobile;
  3. chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti al punto a. fuori degli appositi spazi;
  4. chiunque, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, effettua comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
  5. chiunque nei giorni destinati alla votazione effettua ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
L’impedimento o la turbativa di una riunione di propaganda elettorale è punita con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da Euro 103,29 a Euro 619,75.
 
 
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