Entrata in vigore del Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere e locazioni turistiche devono essere in possesso di CIN che deve essere richiesto accedendo alla piattaforma nazionale della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR).Per maggiori informazioni scaricare l'informativa disponibile su questa paginaL'art. 13 ter (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale) del Decreto Legge 145/2023 convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha istituito a livello nazionale il Codice Identificativo Nazionale (CIN), codice univoco per identificare tutte le strutture ricettive e per contrastare forme irregolari di ospitalità.

Con il Decreto del Ministero del Turismo (Prot. 16726 del 6/6/2024), sono state definite le modalità di interscambio fra le banche dati regionali e la banca dati nazionale (BDSR).

Il 3 settembre 2024 è avvenuta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 130 dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della Banca dati nazionale delle strutture ricettive BDSR. Ai sensi del comma 15 dell’art. 13 ter, la normativa di cui allo stesso articolo risulta ufficialmente in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a tale pubblicazione, quindi a partire dal 2 novembre 2024.

Scarica l'informativa completa sul CIN (formato pdf)

 

CHI DEVE RICHIEDERE IL CIN?

Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere e locazioni turistiche devono essere in possesso di CIN.

Il CIN è obbligatorio e può essere richiesto solo se si è già in possesso nel CIR (Codice Identificativo Regionale).

Le nuove strutture ricettive dovranno quindi ottenere il CIR prima di procedere con la richiesta del CIN.

 

TEMPISTICHE PER L'ESPOSIZIONE DEL CIN

Le strutture già in possesso di CIR prima del 2 novembre 2024 hanno 60 gg da tale data. Data ultima per il possesso e l’esposizione del CIN è, quindi, il 1 gennaio 2025.

Le strutture con codice CIR assegnato dopo il 2 novembre 2024 devono richiedere e iniziare a esporre il CIN entro 30 gg dall’ottenimento del CIR.

 

COME SI OTTIENE IL CIN?

Il CIN deve essere richiesto da parte dei titolari o gestori delle strutture ricettive accedendo alla piattaforma nazionale della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), rinvenibile al link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it

L’accesso può avvenire tramite SPID, CIE o, per i cittadini stranieri, ottenendo user e password dal Ministero del Turismo previa registrazione.

La BDSR è interoperabile con le banche dati regionali delle strutture ricettive (per la Regione Lombardia, Ross1000) e ha lo scopo di centralizzare tutte le informazioni necessarie per l’assegnazione del Codice Identificativo Nazionale.

La piattaforma nazionale contiene i dati già presenti su Ross1000 e trasmessi tramite interoperabilità da Regione Lombardia.

Per ottenere il CIN è necessario compilare solo alcune informazioni aggiuntive, in particolare:

- la categoria catastale e la terna catastale delle singole unità immobiliari;

- il codice (principale e secondario) ATECO dell’impresa, se si tratta di attività a gestione imprenditoriale;

- la dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui al comma 7 dell’art. 13-ter (vedi il paragrafo “Ulteriori adempimenti previsti dall’art. 13 ter”).

Se la struttura è già in possesso di CIR, ma entrando in BDSR e avviando la procedura per ottenere il CIN non è visibile nell’elenco delle strutture associate al titolare/gestore, allora bisognerà procedere, esclusivamente all’interno della medesima piattaforma BDSR, con una “Segnalazione di struttura mancante” (si rinvia al “Manuale cittadino” presente sul sito del Ministero).

 

COME SI USA IL CIN?

Il CIN va:

- esposto all’esterno dello stabile (nuova disposizione della Legge statale; non sono previste indicazioni da parte della Regione);

- indicato in tutti gli annunci ovunque pubblicati (andrà a sostituire il CIR dall’entrata in vigore della Legge statale);

- indicato in tutte le pubblicazioni, attività promozionali, pubblicitarie e di commercializzazione dell’attività ricettiva (andrà a sostituire il CIR dall’entrata in vigore della Legge statale).

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata ad attività ricettiva.

 

CONTATTI UTILI PER INFORMAZIONI GENERALI SUL CIN

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, per informazioni di carattere generale sul Codice Identificativo Nazionale, sono attivi i seguenti contatti:

- tel. 06.164169910 (Contact Center del Ministero del turismo);

- e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per assistenza nella procedura telematica di richiesta del CIN è necessario utilizzare i canali di assistenza previsti dal portale BDSR.

Dal portale https://bdsr.ministeroturismo.gov.it si possono anche scaricare i manuali di istruzione sia per operatori che per utenti.

 

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