Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale

 
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Zonizzazione acustica del territorio comunaleFinalità della Zonizzazione Acustica del territorio comunale e delle relative norme tecniche di attuazione
 
In adempimento all'articolo 6, comma 1, lettera e, e comma 2, della legge 447/95 edell’articolo 2 della L.R. 13/01 il Comune di Lovere si dota delle presenti norme tecniche di attuazione della zonizzazione acustica del territorio comunale (di seguito definite come N.T.A.), aventi le seguenti finalità:
 
a) stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della zonizzazione acustica del territorio comunale, redatta ai sensi dell’articolo 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1997 n° 447 e dell’art. 2 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 secondo i disposti tecnici del documento «Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale», pubblicato con delibera della Giunta regionale 12 luglio 2002 n° 7/9776, al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico. La zonizzazione acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno;
 
b) applicare in modo ottimale la zonizzazione acustica del territorio comunale, al fine di garantire la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all’inquinamento acustico, disciplinando l’esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti;
 
c) dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, dallesorgenti fisse e dalle attività temporanee.

 

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