Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

L'art. 18-bis del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 prevede l'adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. L'art. 18-bis, comma 4 stabilisce che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali sia definito con decreto del Ministero dell'Interno e che l'adozione del piano sia obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto.


 

 

 

Piano degli indicatori:

- bilancio di previsione 2022-2024

- bilancio di previsione 2021-2023

- bilancio di previsione 2020-2022

- bilancio di previsione 2019-2021

- bilancio di previsione 2018-2020

- bilancio di previsione 2017-2019

 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO
 
 
Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
 
 
 

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).

3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.

4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali e' definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.