L'art. 18-bis del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 prevede l'adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. L'art. 18-bis, comma 4 stabilisce che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali sia definito con decreto del Ministero dell'Interno e che l'adozione del piano sia obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione del relativo decreto.
Piano degli indicatori:
- bilancio di previsione 2022-2024
- bilancio di previsione 2021-2023
- bilancio di previsione 2020-2022
- bilancio di previsione 2019-2021
- bilancio di previsione 2018-2020
- bilancio di previsione 2017-2019
1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).
3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.
4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali e' definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti.