Richiedere le pubblicazioni di matrimonio

DESCRIZIONE
Le pubblicazioni di matrimonio sono una "formalità preliminare" alla celebrazione del matrimonio. Lo scopo è di rendere nota al pubblico l'intenzione di due persone bene individuate di contrarre matrimonio tra di loro e quindi di accertare l'eventuale esistenza di impedimenti.
Devono essere richieste all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei due futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.
Consiste nell'affissione per otto giorni all'albo pretorio online del Comune di un atto recante l'indicazione delle generalità delle persone che intendono contrarre matrimonio.
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI
- articoli 84 - 89 e 116 del Codice Civile
 
 
ADEMPIMENTI
Per le pubblicazioni di matrimonio occorre presentare:
- apposito modello di autocertificazione;
- un documento di riconoscimento dei nubendi (sposi);
- la richiesta di pubblicazione del competente parroco/ministro di culto (solo per le pubblicazioni relative a matrimoni religiosi).
Se uno o entrambi gli sposi sono cittadini stranieri devono anche essere muniti del "nulla-osta" per la celebrazione del matrimonio ai sensi art. 116 C.C., rilasciato dalle competenti autorità del loro Paese d'origine.
Su appuntamento concordato con i nubendi, viene formato il verbale delle pubblicazioni. Un nubendo, qualora impossibilitato, può farsi rappresentare dall'altro/a munito/a di procura speciale in carta semplice.
L’ufficiale di stato civile verifica la regolarità della documentazione prodotta ed acquisisce d’ufficio eventuali altri documenti per provare l’inesistenza di impedimenti al matrimonio, quindi provvede all'affissione delle pubblicazioni nell'albo pretorio on line e richiede analoga esposizione al Comune di residenza dell'altro futuro sposo, se diverso da Lovere. Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei Comuni di Residenza di entrambi gli sposi per almeno 8 giorni interi.
Considerati i tempi per l’acquisizione d’ufficio dei documenti e le comunicazioni tra Comuni, è bene iniziare la pratica con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio.
Dal 4° giorno successivo alla scadenza dell’ultima pubblicazione è possibile celebrare il matrimono, che può essere contratto entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione, diversamente la stessa si considera come non avvenuta

Matrimonio religioso
Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del certificato di eseguite pubblicazioni, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
 
Matrimonio civile
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in Comune diverso da quello di residenza degli sposi, l'Ufficio di Stato Civile, al termine della procedura, provvederà all'inoltro della delega per la celebrazione del matrimonio al Sindaco del Comune prescelto.
 
 
COSTI
2 marche da bollo da € 16,00, più 1 eventuale in caso di sposi non residenti entrambi in Lovere.
 
 
TEMPI
Entro il termine massimo di 30 dalla presentazione dell’istanza.
Avverso l’eventuale provvedimento di rifiuto delle pubblicazioni è ammesso ricorso al Tribunale di Bergamo ai sensi dell’art. 95 Decreto del Presidente della Repubblica 396/2000

 

SEGNALAZIONI SUL SERVIZIO
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tel. 035-983623 (interno 1), 035-983267
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