Ufficio Tributi ed Economato

TARI - Tributo sui Rifiuti

COS'E' LA TARI?
Istituita con Legge 27/12/2013 n. 147, la TARI (tributo sui rifiuti) è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.), occupi o detenga locali e/o aree, coperte o scoperte, a qualsiasi uso adibite nel territorio comunale e rappresenta il corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.

 
QUALI SONO LE TARIFFE TARI?
 

QUALI SONO LE SCADENZE DELLE RATE TARI?

  • 1^ rata: 31 luglio 2023;
  • 2^ rata: 1° dicembre 2023.
Le scadenze delle rate TARI sono state stabilite dal Consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 28/04/2023.
 

COME PAGARE
Il pagamento del tributo deve essere effettuato utilizzando i modelli F24 allegati all'avviso di pagamento che il Comune di Lovere emette in relazione alle scadenze delle rate stabilite annualmente (per l’anno 2023 emesso un solo avviso con allegate le due rate).
 
 
COME CALCOLARE LA TARI PER UNA UTENZA DOMESTICA
QUOTA ANNUA: [(mq x tariffa fissa) + tariffa variabile] + 5% TEFA - Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).
 
MQ= Superficie calpestabile (escluse terrazze, cortili scoperti, giardini)
Per dettagli relativamente alle riduzioni/agevolazioni clicca qui.
 

COME CALCOLARE LA TARI PER UNA UTENZA NON DOMESTICA
QUOTA ANNUA: [(mq x tariffa fissa) + (mq x tariffa variabile] + 5% TEFA - Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).
 
MQ= Superficie calpestabile (incluse aree operative scoperte)
La categoria tariffaria di appartenenza rispecchia la classificazione delle categorie merceologiche definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
Per dettagli relativamente alle riduzioni/agevolazioni clicca qui.
 

QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEGLI IMMOBILI E/O AREE OGGETTO DEL TRIBUTO
E’ necessario presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data dell’evento - sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche - in riferimento alle seguenti casistiche:
  • inizio occupazione/detenzione immobile;
  • variazione dati dichiarati all’atto dell’iscrizione;
  • cessazione occupazione/detenzione immobile;
  • sussistenza/variazione/cessazione di condizioni ai fini dell’applicazione di agevolazioni o riduzioni.
La TARI per le UTENZE DOMESTICHE non viene applicata/disapplicata automaticamente sulla base delle risultanze anagrafiche (fa eccezione l’aggiornamento del numero dei componenti il nucleo famigliare: il dato si aggiorna in automatico, pertanto non deve essere comunicato).
La TARI per le UTENZE NON DOMESTCHE non viene applicata/disapplicata automaticamente sulla base dell’inizio/cessazione dell’attività.
 
 
 
QUANDO E' POSSIBILE UTILIZZARE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATO/OMESSO PAGAMENTO DELLE RATE DELLA TARI
Nel caso di ritardato/omesso pagamento delle rate della TARI alle scadenze previste è possibile effettuare il ravvedimento operoso applicando - al tributo o al maggior tributo dovuto e non versato - sanzioni amministrative pecuniarie, calcolate sul primo in misure percentuali di modesta entità.


Ciò significa che:

  • se il pagamento verrà effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione ordinaria del 30% si riduce allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Così ad esempio, per due giorni di ritardo la sanzione sarà dello 0,2%, per tre giorni dello 0,3% e così via fino al quattordicesimo giorno, pari all’1,4% (ravvedimento sprint);
  • dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno la sanzione si applica nella misura fissa dell’1,5% (ravvedimento breve);
  • dal trentunesimo al novantesimo la sanzione è dell’1,67% (ravvedimento medio);
  • oltre 90 giorni dalla scadenza e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (prima di qualsiasi contestazione da parte dell’ufficio) la sanzione passerà al 3,75% (ravvedimento lungo);
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quella nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore, la sanzione prevista è pari al 4,29% (ravvedimento lunghissimo);
  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista la dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore, la sanzione è pari al 5% (ravvedimento ultrabiennale).

Il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso per sanare le irregolarità della propria posizione tributaria qualora il Comune abbia già constatato l’avvenuta violazione o abbia iniziato accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento o di liquidazione ai sensi di legge delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13 del decreto legislativo 472/1997).

 

Si ricorda che, oltre all’imposta dovuta ed alla sanzione dovranno essere pagati, mediante modello F24  (barrando lo spazio corrispondente alla casella “ravv.”), anche gli interessi legali calcolati fino al giorno dell’effettivo pagamento:

  • anno 2014: 1,00%
  • anno 2015: 0,50%
  • anno 2016: 0,20%
  • anno 2017: 0,10%
  • anno 2018: 0,30%
  • anno 2019: 0,80%
  • anno 2020: 0,05%
  • anno 2021: 0,01%
  • anno 2022: 1,25%
  • anno 2023: 5,00%

 
COME CHIEDERE IL RIMBORSO/LA COMPENSAZIONE DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE
Il contribuente provvedere a presentare apposita richiesta su carta semplice destinata all’Ufficio Tributi, allegando la documentazione necessaria a dimostrazione del diritto a rimborso/compensazione.

 
COME RICHIEDERE ALL'UFFICIO TRIBUTI INFORMAZIONI IN MERITO AGLI AVVISI DI PAGAMENTO RICEVUTI
Il contribuente qualora riscontrasse anomalie nei dati e negli importi contenuti nell’avviso di pagamento ricevuto, dovrà contattare o inoltrare apposita richiesta l’Ufficio Tributi con le modalità sotto riportate.


Le dichiarazioni/richieste possono essere inviate all’Ufficio Tributi utilizzando una delle seguenti modalità:
  • via posta elettronica certificata all'indirizzo pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • via e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • consegna a mano all'Ufficio Protocollo
 
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Per maggiori informazioni:
Ufficio Tributi comunale
c/o Palazzo municipale - II piano
tel. e fax. 035.983634
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
 
 
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