Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

SINDACO

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

COMMISSIONI COMUNALI

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI
 
articolo 13, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.
 
 
articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
 
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonchè le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
 
 
 
articoli 1, 2, 3 Legge n. 441/1982
 
 
 
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchè tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
 

Atti generali

RIFERIMENTI NORMATIVI SU ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA'

 

ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI

 

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-GESTIONALE

 

STATUTI E LEGGI REGIONALI

 

CODICE DISCIPLINARE E CODICE DI CONDOTTA

 

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO)

 

 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO

articolo 12, commi 1 e 2 del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

 

Oneri informativi per cittadini e imprese

SCADENZIARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO

articolo 34, commi 1 e 2 del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Programma per la trasparenza e l'integrità

Clicca sulle voci di seguito riportate per scaricare la relativa documentazione:

 

 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (*)
 
 
- Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti
- Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati
 
 
- Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti
- Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati
 
 
Allegato 1 - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti
Allegato 1.1 - Nota esplicativa dell’Allegato 1
Allegato 2 - Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati
 
 
Allegato 1 - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti
Allegato 1.1 - Nota esplicativa dell’Allegato 1
Allegato 2 - Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati

 

 

(*) documentazione firmata digitalmente

 
 
 
RIFERIMENTO NORMATIVO
 
articolo 10, comma 8, lettera a del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' ed il relativo stato di attuazione.